2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. In caso di bancarotta post-fallimentare, cioè commessa dopo https://totalbookmarking.com/story18539228/5-t%C3%A9cnicas-sencillas-para-la-reati-del-mobbing