L'art. 593 bis sopracitato e fatto salvo, introdotto dalla riforma delle impugnazioni penali al good di risolvere le questioni relative alla possibile sovrapposizione degli uffici accusatori nella proposizione dell'impugnazione, prevede che “ L'impugnazione è lo strumento attraverso il quale la parte processuale nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento https://www.ricorsipenali.com